Art. 11.
(Imprese miste nei Paesi in via di sviluppo).

      1. A valere sul Fondo rotativo di cui all'articolo 15 e con le stesse procedure ivi previste, possono essere concessi crediti agevolati alle imprese italiane, con il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio in imprese miste da realizzare in Paesi in via di sviluppo con partecipazione di investitori, pubblici o privati, del Paese destinatario, nonché di altri Paesi.
      2. La Direzione generale stabilisce:

          a) la quota del Fondo rotativo che può annualmente essere impiegata ai fini di cui al comma 1;

          b) i criteri per la selezione delle iniziative di cui al comma 1, che devono tenere conto, oltre che delle generali priorità geografiche o settoriali della politica di cooperazione allo sviluppo italiana, anche delle garanzie offerte dai Paesi destinatari a tutela degli investimenti stranieri. Tali criteri devono mirare a privilegiare, a parità di altre condizioni, le imprese che intendano collaborare o che hanno già collaborato con le imprese eventualmente presenti nel Paese beneficiario al fine di creare o di incentivare l'occupazione e il valore aggiunto locali;

          c) le condizioni alle quali possono essere concessi i crediti di cui al comma 1.

 

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      3. La quota di cui al comma 1 del Fondo rotativo è trasferita al Mediocredito centrale Spa. Allo stesso sono affidate, con apposita convenzione, la valutazione, l'erogazione e la gestione dei crediti di cui al presente articolo.